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Incentivi e Conto Energia 2011-2013

| rendimento | incentivi | finanziamenti |

Tariffe incentivanti del Conto Energia valide fino ad aprile 2011

Nel nuovo Conto Energia 2011 è stata abolita la distinzione tra impianti fotovoltaici non integrati, parzialmente integrati, totalmente integrati, ma si sono stabilite due sole categorie di impianti fotovoltaici: "impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici" e "altri impianti fotovoltaici".

[kWh] 1° Semestre 2012 2° Semestre 2012
  Impianti
su edifici
Altri impianti Impianti
su edifici
Altri impianti
da 1 a 3
0,274
0,240
0,252
0,221
da 3 a 20
0,247
0,219
0,227
0,202
da 20 a 200
0,233
0,206
0,214
0,189
da 200 a 1.000
0,224
0,172
0,202
0,155
da 1.000 a 5.000
0,182
0,156
0,164
0,140
oltre 5.000
0,171
0,148
0,154
0,133


Tariffe incentivanti dopo bonifica dell'amianto

Questa particolare tariffa permette di ottenere un incremento dell'incentivo di 5 centesimi di Euro/kWh sulla tariffa riconosciuta se nei lavori di rifacimento delle coperture si è proceduto alla bonifica di amianto preesistente.


Ulteriori incentivi: "scambio sul posto" e "cessione in rete"

In aggiunta alle tariffe incentivanti del Conto Energia, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 200 kW può beneficiare dello "Scambio sul posto": l'energia prodotta in eccesso viene immessa in rete e conteggiata, con un conguaglio a fine anno tra l'energia ceduta e quella prelevata. Questo sistema di conteggio continua ad essere applicato anche dopo i 20 anni di durata delle tariffe incentivanti.
L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che invece non beneficiano dello scambio sul posto, può essere ceduta in rete alle condizioni fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ("Ritiro dedicato").


Maggiorazione per utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea

Il Decreto introduce, all’articolo 14, comma 1 lettera d), una maggiorazione sulla componente incentivante della tariffa del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione europea.
Il “costo di investimento” è definito all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto come il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico. Per “costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro” si considera il solo costo di acquisto dell’impianto fotovoltaico.
Si specifica che tali voci di costo possono essere contabilizzate ai fini della maggiorazione soltanto qualora la produzione sia realizzata in Paesi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultino membri dell’Unione Europea.